(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3
                  agosto 2020 - Anno 51 - Parte I) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze  amministrative
in  materia  di  gestione  del  demanio  idrico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e  successive
modificazioni e integrazioni e di cui all'art.  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della
delega di cui all'art. 1 della  legge  22  luglio  1975,  n.  382)  e
successive modificazioni e integrazioni, promuove la valorizzazione e
la fruizione delle aree del demanio lacuale e fluviale e di  laghetti
artificiali sia pubblici sia privati. 
  2. A tal fine la presente legge, nel rispetto  dei  principi  della
normativa europea e nazionale in materia di acque  balneabili,  detta
disposizioni per l'individuazione di aree  superficiali  di  fiumi  e
laghi destinate alla balneazione,  nonche'  per  l'effettuazione  del
monitoraggio delle  acque  ai  fini  di  garantire  la  salute  e  la
sicurezza dei bagnanti.