(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze amministrative in materia di gestione del demanio idrico di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, promuove la valorizzazione e la fruizione delle aree del demanio lacuale e fluviale e di laghetti artificiali sia pubblici sia privati. 2. A tal fine la presente legge, nel rispetto dei principi della normativa europea e nazionale in materia di acque balneabili, detta disposizioni per l'individuazione di aree superficiali di fiumi e laghi destinate alla balneazione, nonche' per l'effettuazione del monitoraggio delle acque ai fini di garantire la salute e la sicurezza dei bagnanti.